sabato 12 giugno 2010

Autorizzazione paesaggistica

Attualmente l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di interventi nelle zone vincolate. "Il suo rilascio spetta agli organi territoriali, ma la competenze sull'autorizzazione paesaggistica è della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie". Dovrebbe approdarne però, al prossimo consiglio dei Ministri, il Decreto Legge di modifica predisposto dal Ministro Bondi. Con il Decreto una serie di attività verrebbero snellite, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi e riuscendo ad abbattere - a detta dei promotori - fino al 75% il totale delle richieste autorizzative che affossano le soprintendenze.
Più specificamente comprendono: l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc; interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri); gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti; gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli e quelli necessari per l'adeguamento alle normative antisismiche o al contenimento dei consumi energetici degli edifici; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (non per i centri storici cd zone"A" e le aree vincolate previste nel Codice).
Sparisce un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) perchè la pratica negativa viene subito rigettata.

Nessun commento:

Posta un commento